Regio decreto 1481/1940
Art. 209 — Il direttore dell'ospedale militare, nell'assoggettare ad esperimento l'inscritto, deve tener conto delle eve…
Art. 209. Il direttore dell'ospedale militare, nell'assoggettare ad esperimento l'inscritto, deve tener conto delle eventuali osservazioni fatte dal consiglio o dalla commissione mobile di leva e disporre quelle verificazioni che credera' convenienti. Lo fa inoltre oggetto di accurata e continua sorveglianza, interdicendogli, quando occorra, ogni comunicazione sia diretta che indiretta colle persone estranee allo stabilimento.
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