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Regio decreto 1481/1940

Art. 17 — Alle sedute ordinarie del consiglio di leva interviene, senza diritto a voto, per ogni comune, nell'interesse…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/17parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 17. Alle sedute ordinarie del consiglio di leva interviene, senza diritto a voto, per ogni comune, nell'interesse degli amministrati, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, o in mancanza, da un impiegato dell'ufficio comunale di leva.

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