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Regio decreto 1481/1940

Art. 16 — Alle sedute ordinarie del consiglio di leva assiste anche, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri …

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Art. 16. Alle sedute ordinarie del consiglio di leva assiste anche, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri reali, da designarsi, previa intesa col comando della legione dell'arma, dal comando del corpo d'armata. Per le sedute straordinarie, l'ufficiale predetto, viene richiesto di volta in volta dal presidente del consiglio di leva al comando locale dei carabinieri. Il detto ufficiale deve essere sentito ogni qual volta lo chieda e le sue osservazioni, a richiesta di lui, devono essere inserite nel verbale della seduta. Non e' necessario che l'ufficiale dei carabinieri reali intervenga nella seduta di apertura della leva, salvo che il presidente ritenga opportuno tale intervento; nel qual caso ne fa richiesta.

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