Regio decreto 1481/1940
Art. 160 — Gli inscritti ammoniti perche' designati dalla pubblica voce come pericolosi per gli ordinamenti politici del…
Art. 160. Gli inscritti ammoniti perche' designati dalla pubblica voce come pericolosi per gli ordinamenti politici dello Stato, giusta l'art. 164 del testo unico della leggi di pubblica sicurezza e i diffamati sottoposti all'ammonizione, o assegnati al confino di polizia, a senso degli articoli 164 e 181-2 del testo unico medesimo, per i motivi previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 165; gli inscritti assegnati al confino di polizia in base all'art. 181, n. 3 del testo unico ripetuto (esclusi quelli assegnati al confino di polizia perche' pericolosi per illecite attivita' nel campo economico e sociale); gli iscritti sottoposti a misure di sicurezza detentive in base all'art. 215 del codice penale, sono rimandati di leva in leva finche' duri la loro posizione di confinati o sottoposti alle suddette misure di sicurezza. Agli effetti del precedente comma, l'autorita' di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza dei confinati, informa il competente ufficio provinciale di leva della posizione in cui trovansi quelli di essi che sono soggetti alla leva, affinche' l'ufficio stesso possa promuovere dal consiglio di leva la decisione di rimando alla leva ventura. Tale comunicazione deve essere rinnovata anche nelle leve successive finche' duri il confino. Allorche' questo e' prossimo al termine, l'autorita' di pubblica sicurezza ne da' notizia all'ufficio di leva affinche' questo possa provvedere alla precettazione.
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