Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 159
Regio decreto 1481/1940

Art. 159 — Le decisioni che i consigli e le commissioni mobili di leva devono prendere a seconda dei casi, sono le segue…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/159parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 159. Le decisioni che i consigli e le commissioni mobili di leva devono prendere a seconda dei casi, sono le seguenti: a) rimando alle sedute suppletive ed, occorrendo, anche alla ventura leva, degli inscritti che non si sono presentati all'esame personale per malattia debitamente giustificata; degli inscritti ammoniti o assegnati al confino di polizia o sottoposti a misure di pubblica sicurezza di cui allo articolo seguente; degli inscritti detenuti in luogo di pena e di quelli che si trovano in una casa od istituto di correzione pei minorenni; degli inscritti stati deferiti all'autorita' giudiziaria, per uno dei reati previsti dalla legge sul reclutamento, il cui procedimento non sia stato ancora ultimato, o che, in caso di condanna, non abbiano espiato la pena; degli inscritti che nei termini e nei casi indicati dall'art. 67 della legge abbiano ricorso ai magistrati ordinari; degli inscritti che possono acquistare la cittadinanza italiana per servizio militare o per opzione; b) rimando alla apposita seduta speciale degli inscritti che risultino risiedere all'estero e per i quali non sia pervenuto il modello conforme agli allegati numeri 24 e 25; c) rimando alla ventura leva degli inscritti che, sottoposti alla visita, risultino di debole costituzione, o affetti da infermita' presunte sanabili e rimando alle sedute suppletive di quegli inscritti che risultino affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo; d) rimando alla ventura leva degli inscritti che abbiano o superino la statura di un metro e 48 centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e 50 centimetri; di coloro che, per lo stesso motivo, o per quello indicato nella precedente lettera c) vennero mandati rivedibili dall'ultima leva e non risultino ancora idonei al servizio militare; e) riforma degli inscritti dichiarati inabili al servizio militare; f) invio in osservazione degli inscritti affetti dalle infermita' e imperfezioni per le quali l'osservazione stessa e' prescritta dai relativi elenchi o in quei casi per i quali il consiglio o la commissione mobile di leva lo creda necessario; g) denuncia degli inscritti colpevoli dei reati contemplati nel capo XIV della legge; h) dichiarazione di renitenza a carico degli inscritti che senza aver giustificato di essere stati legittimamente impediti, non si sono presentati all'esame personale; i) arruolamento degli inscritti dichiarati idonei o limitatamente idonei ai servizi militari; l) ammissione all'eventuale congedo anticipato di coloro che comprovino di trovarsi nelle condizioni dell'art. 83 della legge; m) ammissione a dispensa provvisoria dal servizio militare degli inscritti regolarmente residenti all'estero.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 158 Art. 160 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.