Regio decreto 1481/1940
Art. 146 — Le RR
Art. 146. Le RR. autorita' consolari italiane all'estero, ad ogni rinnovazione di passaporto ad inscritti di leva espatriati con qualifica di «lavoratori», «allievi missionari», o «missionari», devono darne comunicazione indicando la data della nuova scadenza del passaporto, ai competenti uffici provinciali di leva. La rinnovazione del passaporto pero' non deve essere accordata ai giovani espatriati temporaneamente dietro nulla osta concesso dall'autorita' militare ai sensi degli articoli precedenti. Per i casi eccezionali degni di particolare considerazione le RR. autorita' consolari devono - caso per caso - richiedere, tempestivamente, il rinnovo del nulla osta temporaneo ai comandi di zona militare. Coloro che lascino trascorrere il prefisso termine senza rimpatriare, sono considerati come espatriati clandestinamente, in contravvenzione agli obblighi coscrizionali. Ai sensi della circolare n. 14 del 29 maggio 1931 del Ministero degli affari esteri, ad essi non puo' essere rinnovato (o rilasciato) il passaporto, ma soltanto il foglio di via per il rimpatrio.
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