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Regio decreto 1481/1940

Art. 145 — Le domande di nulla osta d'espatrio per le quali non sono competenti a decidere gli uffici di leva e i distre…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/145parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 145. Le domande di nulla osta d'espatrio per le quali non sono competenti a decidere gli uffici di leva e i distretti militari in applicazione degli articoli 136, 137, 143 e 144, e quelle intese alla concessione di nulla osta collettivi, dovranno essere dirette ai comandi di zona militari, i quali, dopo aver fatto, se del caso, gli accertamenti circa la regolare posizione militare dei giovani, la verita' delle ragioni addotte per il temporaneo espatrio e circa la garanzia morale che essi offrono per il tempestivo ritorno in patria, provvedono al riguardo con piena facolta' discrezionale, tenendo presente pero' che, in nessun caso la concessione puo' andare oltre l'epoca presumibile della chiamata alle armi alla quale gli interessati sono tenuti a rispondere. Nei casi dubbi o di eccezionale gravita', i comandi di zona ne riferiscono al ministero. La concessione deve essere fatta, di massima per il tramite degli uffici di leva e dei comandi di distretto affinche' essi possano prenderne nota sui documenti di leva o matricolari.

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