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Regio decreto 1481/1940

Art. 12 — Al medico civile, chiamato come perito dinanzi ai consigli o alle commissioni mobili di leva, viene corrispos…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/12parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 12. Al medico civile, chiamato come perito dinanzi ai consigli o alle commissioni mobili di leva, viene corrisposta per ogni seduta ordinaria l'indennita' di L. 50, e per ogni seduta straordinaria quella di L. 40. Di tali indennita' non potra' esserne corrisposta piu' di una per ogni giornata di sedute. Qualora poi, per assistere alle sedute, debba trasportarsi in un comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, gli viene accordato anche il rimborso delle spese di viaggio per trasporto personale in 1ª classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Sulle vie ordinarie, gli viene corrisposta una indennita' di L. 1 per ogni chilometro di strada percorsa nell'andata e nel ritorno.

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