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Regio decreto 1481/1940

Art. 11 — Qualora per deficienza di personale o per ragione di servizio, non possa essere destinato al consiglio di lev…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/11parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 11. Qualora per deficienza di personale o per ragione di servizio, non possa essere destinato al consiglio di leva un ufficiale medico, vi assiste, finche' tale impossibilita' perduri, un medico civile da nominarsi dal presidente del consiglio stesso previa scelta a turno fra i sanitari, esercenti nel capoluogo della provincia o nei comuni circonvicini, che contino almeno cinque anni di esercizio professionale. In caso di improvviso impedimento dell'ufficiale medico e di impossibilita' di immediata sostituzione con altro ufficiale medico, il presidente provvede in conformita' del comma precedente, informandone al tempo stesso telegraficamente il comando della divisione affinche' provveda alla sostituzione. Salvo casi di assoluta impossibilita', il perito sanitario che sia un medico civile deve essere mutato di seduta in seduta. L'invito ai sanitari civili di intervenire alle sedute deve essere mantenuto segreto.

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