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Regio decreto 902/1940

Art. 8 — Le autorita' indicate nel successivo art

ELI /it/regio-decreto/1940/05/02/902/art/8parte di Regio decreto 902/1940
Art. 8. Le autorita' indicate nel successivo art. 9 rilasciano all'interessato, su carta legale, una dichiarazione comprovante la autorizzazione e indicante l'autorita' che l'ha rilasciata e le generalita' del militare e della sposa. Tale dichiarazione, da presentarsi all'ufficiale di stato civile, ha il solo effetto di prova della concessa autorizzazione ed in essa deve essere indicato che la validita' dell'autorizzazione stessa ha la durata di sei mesi dalla data della relativa concessione.

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