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Regio decreto 902/1940

Art. 7 — I sottufficiali, militari di truppa, guardie scelte e guardie possono contrarre matrimonio «in extremis» senz…

ELI /it/regio-decreto/1940/05/02/902/art/7parte di Regio decreto 902/1940
Art. 7. I sottufficiali, militari di truppa, guardie scelte e guardie possono contrarre matrimonio «in extremis» senza aver ottenuto autorizzazione, nel caso di imminente pericolo di vita di uno dei due sposi. E' fatto pero' obbligo al militare, in caso di sopravvivenza, di informare immediatamente dell'avvenuto matrimonio l'autorita' da cui direttamente dipende, la quale, a sua volta, deve segnalare subito il caso, per il tramite gerarchico, al rispettivo Ministero o, se trattasi di sottufficiali o militari della Regia marina, al comando superiore del C.R.E.M., trasmettendo l'atto di matrimonio e i documenti comprovanti l'urgenza del matrimonio stesso.

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