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Regio decreto 902/1940

Art. 17 — Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art

ELI /it/regio-decreto/1940/05/02/902/art/17parte di Regio decreto 902/1940
Art. 17. Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 14, l'autorizzazione spetta esclusivamente al Ministro per la guerra. Detti sottufficiali devono specificare nella domanda le ragioni per le quali chiedono l'autorizzazione a sposare prima di essere stati ammessi alla carriera continuativa. Le varie autorita' gerarchiche devono allegare alla domanda, oltre al parere motivato prescritto dal secondo comma dell'art. 5, i documenti atti a comprovare l'opportunita' di derogare, nel caso, al requisito dell'ammissione alla carriera continuativa ed esprimere motivato parere anche su tale opportunita'.

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