Regio decreto 902/1940
Art. 16 — L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' rilasciata, per delegazione del Ministro per la guerra: a) dai com…
Art. 16. L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' rilasciata, per delegazione del Ministro per la guerra: a) dai comandanti di divisione, od enti corrispondenti e dai comandanti di zona militari per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti; b) dai comandanti dell'istituto superiore di guerra, delle Regie accademie e scuole di applicazione delle scuole centrali militari, per i sottufficiali da essi dipendenti, effettivi a detti enti; c) dai comandanti di corpo d'armata, od enti corrispondenti, per i sottufficiali effettivi a corpi, reparti e servizi posti alle loro dirette dipendenze o comunque non dipendenti dalle autorita' di cui alle lettere a) e b); d) dal comandante superiore Forze armate Africa settentrionale per i sottufficiali appartenenti alle truppe del Sahara libico; dal comandante del Regio corpo truppe libiche e dai comandanti delle truppe dei vari governi dell'A.O.I. per gli appartenenti ai dipendenti reparti di truppe libiche e coloniali; e) dai comandanti di divisione dei carabinieri Reali per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti.
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