Regio decreto 244/1940
Art. 99 — Art. 2 del R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120
Art. 99. (Art. 2 del R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120). I diritti di bollo sulle domande, e sui documenti, depositati in Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, debbono essere corrisposti mediante applicazione di marche da bollo coloniali, nella misura dovuta per gli stessi atti nel Regno.
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