Regio decreto 244/1940
Art. 98 — Art. 1 del R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, e art. 6 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970
Art. 98. (Art. 1 del R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, e art. 6 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970). Le domande di brevetti per invenzioni industriali possono essere depositate anche in Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo. Le attribuzioni affidate nel Regno agli Uffici provinciali delle corporazioni, pel ricevimento di dette domande, sono deferite ai rispettivi Uffici coloniali dell'economia corporativa.
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