Regio decreto 244/1940
Art. 56 — (Art
Art. 56. (Art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828 e art. 10, comma primo e terzo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1923, n. 1491). Ai fini della determinazione dell'indennita' da corrispondersi per l'espropriazione di un brevetto d'invenzione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'espropriato, in caso di disaccordo, entro centottanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione, promuove il giudizio arbitrale, di cui all'art. 63 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario all'Amministrazione espropriante. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, non sia intervenuto l'accordo sulla nomina dell'arbitro unico, la parte istante notifica, nelle stesse forme, il nome del proprio arbitro. L'Amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni, notifica, a sua volta, il nome dell'arbitro di sua scelta. Nel caso di mancato accordo sulla persona del terzo arbitro, entro trenta giorni da quest'ultima notificazione, il Ministro per le corporazioni, su istanza della parte diligente, provvede alla nomina.
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