Regio decreto 244/1940
Art. 55 — Art. 8, comma secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491
Art. 55. (Art. 8, comma secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491). Quando la pubblicazione non arrechi pregiudizio e ricorrendo il caso di espropriazione del solo uso dell'invenzione, la concessione del brevetto e la pubblicazione dell'invenzione si effettuano secondo la procedura ordinaria.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.