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Regio decreto 244/1940

Art. 53 — Art. 8 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/53parte di Regio decreto 244/1940
Art. 53. (Art. 8 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491). Il decreto di espropriazione e quello per l'uso dell'invenzione e', dal Ministero espropriante, trasmesso in copia all'Ufficio centrale dei brevetti e notificato, nelle forme di legge, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all'Amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facolta' di valersi dell'invenzione, e all'Amministrazione stessa passa, anche, l'eventuale onere del pagamento delle tasse annuali, prescritte per mantenere in vigore il brevetto. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di uso, e di quelli delle successive modificazioni e revoche, l'Ufficio pubblica notizia nel Bollettino e fa annotazione nel Registro dei brevetti, o, se il brevetto non e' stato ancora concesso, nel Registro delle domande.

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