Regio decreto 244/1940
Art. 52 — Art. 7 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491
Art. 52. (Art. 7 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491). Qualora il Ministero interessato intenda promuovere il decreto di espropriazione o quello di uso dell'invenzione, di cui all'art. 61 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la determinazione relativa deve essere comunicata da detto Ministero ai richiedenti il brevetto per mezzo di lettera raccomandata, e altresi' all'Ufficio centrale dei brevetti.
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