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Regio decreto 244/1940

Art. 3 — Art. 20, comma primo, nn. 1 e 2, e comma secondo, della legge 30 ottobre 1839, n. 3731

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/3parte di Regio decreto 244/1940
Art. 3. (Art. 20, comma primo, nn. 1 e 2, e comma secondo, della legge 30 ottobre 1839, n. 3731). La domanda deve essere depositata dall'inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario. La domanda deve contenere: 1) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti; 2) l'indicazione dell'invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere il trovato, puo' solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne di un solo brevetto per piu' invenzioni.

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