Regio decreto 244/1940
Art. 2 — Art. 3, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 2. (Art. 3, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). La domanda, su carta bollata prescritta, deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove, presso gli Uffici provinciali delle corporazioni. Sulle domande non depositate in uno degli Uffici indicati nel comma precedente, o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 21, non viene adottato alcun provvedimento.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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