Regio decreto 244/1940
Art. 28 — Art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 28. (Art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il richiedente il brevetto completivo, quando sia il successore, o l'avente causa, del titolare del brevetto principale, e' tenuto a provvedere alla preventiva trascrizione del suo titolo ai sensi dell'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127. L'art. 80 di detto decreto si applica anche nel caso in cui il richiedente il brevetto completivo non era, all'atto del deposito della domanda, ne' titolare del brevetto principale, ne' suo successore o avente causa.
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