Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 244/1940Art. 27
Regio decreto 244/1940

Art. 27 — Art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/27parte di Regio decreto 244/1940
Art. 27. (Art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878). Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare la documentazione presentando appropriati disegni, o nuovi altri disegni, qualora essi siano necessari per l'intelligenza della descrizione del'invenzione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.