Regio decreto 244/1940
Art. 27 — Art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878
Art. 27. (Art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878). Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare la documentazione presentando appropriati disegni, o nuovi altri disegni, qualora essi siano necessari per l'intelligenza della descrizione del'invenzione.
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