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Regio decreto 244/1940

Art. 16 — Art. 3 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/16parte di Regio decreto 244/1940
Art. 16. (Art. 3 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204). Quando si rivendichi la priorita' per oggetti che hanno figurato in una Esposizione, a norma degli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il richiedente deve allegare alla domanda di brevetto un certificato, nella carta bollata prescritta, del Comitato esecutivo o direttivo, o della Presidenza dell'Esposizione, legalizzato dal presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni. Il certificato deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore; 2) la data in cui l'oggetto, al quale l'invenzione si riferisce, e' stato consegnato per l'esposizione; 3) una descrizione sommaria dell'oggetto, in cui ne siano indicati gli elementi caratteristici, in modo da rendere possibile l'identificazione dell'oggetto stesso. In caso di Esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli Organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere legalizzato dalle competenti autorita' consolari italiane.

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