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Regio decreto 244/1940

Art. 15 — Art. 5 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1921

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/15parte di Regio decreto 244/1940
Art. 15. (Art. 5 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1921). Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di esse deve depositarsi analoga domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi, alle nuove domande separate e' applicabile l'art. 29 del R. dereto 29 giugno 1939, n. 1127.

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