Regio decreto 244/1940
Art. 12 — Art. 2, n. 5, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 12. (Art. 2, n. 5, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). I documenti di cui all'articolo precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale. L'Ufficio centrale dei brevetti ha facolta' di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad Autorita' italiane. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli Uffici di Stati facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali. Tutti i documenti, e le rispettive traduzioni, prodotti per la rivendicazione dei diritti di priorita', sono soggetti al bollo, in conformita' delle disposizioni vigenti.
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