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HomeNormeRegio decreto 244/1940Art. 11
Regio decreto 244/1940

Art. 11 — Art. 2, n. 5, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/11parte di Regio decreto 244/1940
Art. 11. (Art. 2, n. 5, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Quando si rivendichi la priorita' di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle Convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la descrizione e i disegni del trovato, che forma oggetto di quel deposito, nonche' la data in cui il deposito e' avvenuto. Se il deposito all'estero e' stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dar la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

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