Regio decreto 1127/1939
Art. 89 — Art. 118 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 89. (Art. 118 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, e' punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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