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Regio decreto 1127/1939

Art. 89 — Art. 118 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/89parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 89. (Art. 118 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, e' punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

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