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Regio decreto 1127/1939

Art. 88 — Art. 117 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/88parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 88. (Art. 117 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Chiunque, senza commettere falsita' in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale e' punito, a querela di parte, con multa fino a lire diecimila.

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