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Regio decreto 1127/1939

Art. 72 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/72parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 72. Art. 122 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 29 comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi, debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile relative alla pronunziazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze. Le norme per il funzionamento della Commissione stessa saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione di questo decreto.

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