Regio decreto 1127/1939
Art. 72 — Art
Art. 72. Art. 122 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 29 comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi, debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile relative alla pronunziazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze. Le norme per il funzionamento della Commissione stessa saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione di questo decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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