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Regio decreto 1127/1939

Art. 71 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/71parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 71. Art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, e art. 121, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una Commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle Universita' o degli Istituti superiori dello Stato. I membri della Commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla Commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle Regie universita' o dei Regi istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il direttore dell'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo. La Commissione anzidetta ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione.

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