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Regio decreto 1127/1939

Art. 69 — Art. 103 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/69parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 69. (Art. 103 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti in danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sara' convertito nella somma equivalente di quest'ultima. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e' determinato dall'ordine delle trascrizioni. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e' eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87. Per la cancellazione e' dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.

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