Regio decreto 1127/1939
Art. 68 — Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 68. (Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4 e 9, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto. Nel concorso di piu' acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, e' preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta, legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 31, comma 1) la modifica dell'art. 68, comma 1.
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