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Regio decreto 1127/1939

Art. 64 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/64parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 64. Art. 52, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il lodo deve essere depositato presso il Ministero delle corporazioni entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del Collegio arbitrale. E'ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non e' soggetto ad alcun gravame. Il Ministero delle corporazioni rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore. All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, sara' concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli.

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