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Regio decreto 1127/1939

Art. 63 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/63parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 63. Art. 52, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennita' e' fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennita' sara' determinata da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'Amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.

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