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Regio decreto 1127/1939

Art. 50 — Art. 44, comma primo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/50parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 50. (Art. 44, comma primo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). E' in facolta' del Ministro per le corporazioni, sentita la Commissione dei ricorsi, di consentire l'esenzione dal pagamento delle tasse annuali e di quella di stampa, a favore dell'inventore che, nella domanda, o comunque con comunicazione che pervenga all'Ufficio centrale anteriormente alla concessione del brevetto, abbia dichiarato di accordare il libero godimento dell'invenzione, ai cittadini e sudditi italiani. Consentita l'esenzione, questa dichiarazione viene annotata nel Registro dei brevetti e nel brevetto e gli effetti di essa diventano definitivi.

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