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Regio decreto 1127/1939

Art. 49 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/49parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 49. Art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato, puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento. Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato puo' ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

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