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Regio decreto 1127/1939

Art. 34 — Art. 29 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/34parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 34. (Art. 29 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati all'interessato, con l'assegnazione di un termine per la risposta. L'Ufficio centrale del brevetti, salvo gravi motivi, non terra' conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.

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