Regio decreto 1127/1939
Art. 34 — Art. 29 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 34. (Art. 29 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati all'interessato, con l'assegnazione di un termine per la risposta. L'Ufficio centrale del brevetti, salvo gravi motivi, non terra' conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 34.
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