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Regio decreto 1127/1939

Art. 33 — Art. 38 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/33parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 33. (Art. 38 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Se il Consiglio superiore di sanita' esprime l'avviso che l'invenzione e' nociva alla salute, o che sussiste dubbio al riguardo, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda. Se l'avviso e' favorevole, nel brevetto sara' inserita l'indicazione «sentito l'avviso del Consiglio superiore di sanita'». Il brevetto, cosi' concesso, non esime chi attuera' l'invenzione dall'osservanza di tutte le altre prescrizioni in materia sanitaria.

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