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Regio decreto 1127/1939

Art. 104 — Art. 144 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/104parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 104. (Art. 144 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Dalla data che sara' stabilita a norma del seguente articolo 105, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le leggi di cui appresso: 1) la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali; 2) la legge 4 agosto 1894, n. 376, che modifica quella del 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali; 3) la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle Esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero; 4) il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli articoli 5 e seguenti; 5) il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878, portante modificazioni alle norme per il rilascio degli attestati di privativa industriale; 6) il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale; 7) il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619, sulla stampa delle descrizioni e dei disegni allegati ai brevetti industriali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3 e 5; 8) il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, portante aumento del contributo base da versarsi dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni; 9) il R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, portante l'istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle Mostre od Esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea; 10) il R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, contenente provvedimenti aventi riflessi finanziari, limitatamente all'articolo 6, comma primo. Sono altresi' abrogate, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 1) art. 19 delle disposizioni approvate col R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprieta' industriale per la Colonia Eritrea; 2) articolo unico, lettera b), del R. decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprieta' industriale nella Libia; 3) art. 1 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana delle anzidette disposizioni sulla proprieta' industriale per la Colonia Eritrea. Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento. Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle Convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle Colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

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