Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 103
Regio decreto 1127/1939

Art. 103 — Art. 143 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/103parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 103. (Art. 143 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La protezione delle invenzioni industriali, conseguita nel Regno, spiega effetto anche nei territori della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo e dell'Africa Orientale Italiana quando i brevetti siano stati richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi; sussistendo tali condizioni, il presente decreto ha efficacia anche nei territori anzidetti. Tuttavia restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad Accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse. Il regolamento potra' stabilire speciali disposizioni per l'applicazione di questo decreto nei territori anzidetti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 102 Art. 104 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.