Regio decreto 1108/1939
Art. 9 — Sono soci effettivi tutti gli ufficiali in s.p.e
Art. 9. Sono soci effettivi tutti gli ufficiali in s.p.e. del Regio esercito della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nonche' gli ufficiali del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
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