Regio decreto 1108/1939
Art. 8 — Sono soci onorari: a) i Reali Principi; b) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato in carica; c) i generali c…
Art. 8. Sono soci onorari: a) i Reali Principi; b) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato in carica; c) i generali che furono presidenti del Circolo; d) le altre personalita', che, a parere della Presidenza del Circolo, abbiano acquistato segnalati titoli di benemerenza. Possono essere nominati soci onorari, quando ne facciano domanda, i Grandi Ufficiali dello Stato, delle prime due categorie.
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