Regio decreto 1108/1939
Art. 31 — Ufficiale addetto alle sale della mensa
Art. 31. Ufficiale addetto alle sale della mensa. Sovraintende ai servizi della mensa e del bar. E' responsabile della buona tenuta delle sale della mensa e dei locali annessi; si occupa degli eventuali reclami dei commensali, si adopera per eliminare gli inconvenienti segnalatigli e ne riferisce alla direzione. Prende gli ordini dal direttore.
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