Regio decreto 1108/1939
Art. 30 — Ufficiale addetto alle sale di riunione e di rappresentanza
Art. 30. Ufficiale addetto alle sale di riunione e di rappresentanza. Governa il personale di servizio, sovraintende alla biblioteca, alla sala di gioco, alla sala di lettura, alle sale degli sports e locali annessi. Si adopera per il buon andamento sia della vita normale, sia delle manifestazioni eccezionali che in dette sale si svolgono. Prende ordini dal direttore.
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