Regio decreto 1279/1939
Art. 24 — Il rendiconto deve dimostrare: a) lo stato delle attivita' e delle passivita' dell'azienda all'inizio dell'es…
Art. 24. Il rendiconto deve dimostrare: a) lo stato delle attivita' e delle passivita' dell'azienda all'inizio dell'esercizio; b) le sopravvenienze attive e passive ed il risultato economico dell'esercizio, anche in confronto con l'anno precedente; c) lo stato delle attivita' e delle passivita' alla fine dell'esercizio; d) il movimento dei depositi, se il Monte e' autorizzato a riceverne, distinti secondo le loro varie categorie; e) gli impieghi secondo i diversi modi consentiti dallo statuto; f) la ripartizione degli utili netti. Il conto suddetto deve essere firmato dal presidente, dai sindaci, dal direttore e dal ragioniere. Esso e' corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, le quali devono illustrare le cifre esposte nel conto indicando in modo particolare le cause delle eventuali perdite, e devono informare sull'andamento del Monte e delle altre istituzioni a esso dipendenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 24.
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