Regio decreto 1279/1939
Art. 23 — Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso il Consiglio di amministrazione, nel primo trimestre di…
Art. 23. Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso il Consiglio di amministrazione, nel primo trimestre di ogni anno, approva il bilancio dell'anno precedente e assegna gli utili netti di esercizio ad aumento del patrimonio ed a favore di opere di assistenza, nei limiti stabiliti nell'art. 28 della legge. Nei Monti fondati da associazioni di persone, il Consiglio di amministrazione, entro il primo bimestre di ogni anno, predispone il bilancio dell'anno precedente e lo presenta all'assemblea dei soci, da convocare entro il mese successivo, per la relativa approvazione, nonche' per l'assegnazione degli utili netti d'esercizio, ai sensi del precedente comma.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 23.
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