Regio decreto 1279/1939
Art. 18 — I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, co…
Art. 18. I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualita' e la descrizione risultanti dal catasto, nonche' la provenienza; b) il valore capitale e la rendita effettiva o presunta; c) le servitu', i pesi e gli altri oneri dai quali sono gravati, con la indicazione del possessore o del creditore rispettivo; d) l'uso speciale a cui sono destinati. I diritti, le servitu' e le azioni, che per l'art. 415 del Codice civile si considerano come beni immobili, sono descritti insieme con l'immobile al quale appartengono; sono descritti a parte, se non costituiscono una pertinenza di un immobile.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 18.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1279/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.