Regio decreto 1279/1939
Art. 17 — I Monti devono tenere un ordinato ed esatto inventario, comprendente le attivita' e le passivita' patrimonial…
Art. 17. I Monti devono tenere un ordinato ed esatto inventario, comprendente le attivita' e le passivita' patrimoniali, le cose di proprieta' di terzi, le rispettive valutazioni e le variazioni successive. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le cose di proprieta' dei terzi, di cui non possono riprodursi nell'inventario le particolarita', sono enunciati sinteticamente, facendo pero' richiamo ai relativi registri contabili. Nell'inventario non e' obbligatoria, la descrizione particolareggiata delle cose costituite in pegno.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
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