Regio decreto 1156/1938
Art. 18 — Diritto agli assegni in relazione alla posizione amministrativa del personale a bordo
Art. 18. Diritto agli assegni in relazione alla posizione amministrativa del personale a bordo. 1. - Gli assegni personali nelle misure previste per le varie posizioni amministrative delle navi, sono dovuti: a) al personale imbarcato ed a quello considerato imbarcato ai sensi dell'art. 3; b) al personale di passaggio limitatamente ai casi seguenti: ufficiali che in base ad ordine del giorno del Comando di bordo prestano servizio inerente al corpo cui appartengono in conformita' del regolamento sul servizio a bordo delle Regie navi. Hanno diritto a percepire gli assegni previsti per il proprio grado ed indicati nelle tabelle con la dicitura «altri incarichi»; sottufficiali e militari del C.R.E.M. che in base ad ordine del giorno del Comando, prestano servizio nella propria categoria e specialita' o disimpegnano determinate funzioni. Hanno diritto a tutti gli assegni previsti per il grado rivestito e per le funzioni disimpegnate. 2. - Al personale accasermato non sono dovuti gli assegni personali in relazione alla posizione amministrativa della nave.
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